Sentenza n. 178 del 1993

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SENTENZA N. 178

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra.

Ritenuto in fatto

l.- Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e Sonia Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione al servizio.

Premette l'ordinanza che il Pretore di Reggio Emilia aveva, con sentenza 30 novembre 1989, accolto le domande delle attrici limitatamente alla durata del corso frequentato per il conseguimento del diploma di ostetrica, e non di quello per il diploma di infermiere professionale, propedeutico al primo; che aveva proposto appello l'INADEL sostenendo che i corsi riscattabili sono soltanto quelli post-universitari di perfezionamento.

2.- Osserva tra l'altro l'ordinanza che allo stato della normativa vigente la domanda svolta dalle appellate in relazione al corso di conseguimento del diploma di ostetrica non può essere accolta in via interpretativa; che peraltro la sua esclusione ai fini del riscatto non appare costituzionalmente legittima sia per l'ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che abbia acquisito una preparazione professionale qualificata (art. 3 della Costituzione), sia per la violazione del principio di imparzialità imposto alla pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

3.- Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Considerato in diritto

l.- Viene ancora riproposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale -in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione- dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 nella parte in cui non prevede la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio (nella presente causa) per il conseguimento del diploma di ostetrica.

2.- Senza ricordare qui tutti i passaggi dell'evoluzione normativa in questa materia, che (come precisato dalla sentenza n. 128 del 1981 di questa Corte) risale al Testo Unico 21 febbraio 1895 n. 70, appare opportuno accennare soltanto alle fonti successive alla norma denunziata (art. 69 cit.). Questa disponeva che gli impiegati degli enti locali "muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purchè la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera".

Nella legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) si prevedeva (art. 24), per il personale femminile dipendente degli enti locali, il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto per infermiera professionale.

Sempre con riguardo specifico al personale degli enti locali, la legge 8 marzo 1968, n. 152 consentiva (art. 12) il riscatto "dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purchè valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".

3.- Queste espressioni (periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento) hanno trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, contenente un'analitica disciplina dei vari tipi di scuole che possono essere costituite presso le Università: a) di specializzazione, successivi alla laurea; b) di perfezionamento, cui possono iscriversi "coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario" per "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione"; c) o infine "scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario".

Più in particolare, l'art. 6 precisa che, per l'ammissione a questo terzo tipo di scuole, "si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea".

Più recentemente, la legge 8 agosto 1991, n. 274, tra le diverse norme in materia di ordinamento previdenziale, ha previsto (art. 8) fra i periodi riscattabili anche "gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali".

4.- Con riguardo alla complessa normativa sopra sintetizzata, si sono avuti numerosi interventi di questa Corte. In particolare, la norma ora denunziata (art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680) è stata dichiarata più volte costituzionalmente illegittima in relazione a diversi corsi di studio, a partire dalla sentenza n. 128 del 1981 che, dopo aver tracciato le varie tappe dell'evoluzione della legislazione in materia di riscatto "nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art.97 Cost., nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni", riconosceva la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito per l'immissione in carriera.

Con sentenza n. 1016 del 1988, si dichiarava l'illegittimità della stessa norma nella parte in cui non prevede il riscatto della durata del corso speciale di perfezionamento, il cui diploma di tecnico biochimico sia richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Con le successive sentenze nn. 133 e 280 del 1991 e 426 del 1990 si sono ripetute analoghe dichiarazioni relativamente a corsi per diplomi rispettivamente di assistente sociale, fisioterapista, educatore professionale.

Nella stessa ottica di consentire l'immissione in carriera, segnatamente per professioni emergenti nella complessa società moderna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, si sono poste altre pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n.1646 del 1962 (sentenze n. 765 del 1988 e n. 163 del 1989), dell'art. 13 della legge n. 1092 del 1973 (sentenze n. 535 del 1990 e n. 257 del 1991), dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968 (sentenza n. 26 del 1992).

5.- Già la precedente rassegna della normativa in materia e della relativa giurisprudenza costituzionale sta a dimostrare la fondatezza anche della presente questione di costituzionalità.

Devono invero essere riaffermati, oltre che la linea tendenziale di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, anche i principi accennati circa le due condizioni per la riscattabilità: l'uno relativo alla natura dei corsi e l'altro dell'accertamento che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Non ci si limita al semplice richiamo delle diverse precedenti pronunce di incostituzionalità, sia perchè qui si tratta di dichiarare la illegittimità della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al fine speciale del diploma di ostetrica, richiesto per occupare quei posti di lavoro, sia per precisare quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioé che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea.

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli en ti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/04/93.